Statuto Ail Nazionale
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PARTE PRIMA: GENERALITÀ.
Art. 1 – Costituzione e denominazione.
1.1 – L’Associazione, costituita l’8 aprile 1969 ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile con atto Dott. Francesco Lucrezio, coadiutore Notaio Avv. Carlo Selvaggi, repertorio n. 11712, ha la denominazione “AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma- Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale”. L’Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di “AIL – Onlus”.
1.2 – L’Associazione ha personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. n. 481 del 19 settembre 1975 ed è iscritta al n. 263/75 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma.
Art. 2 – Sede.
2.1 – L’Associazione ha sede in Roma, a mente di quanto previsto dal successivo art. 17.1 lettera i).
Art. 3 – Durata e carattere dell’associazione.
3.1 – L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea dei soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi e a mente del successivo art. 25.
3.2 – L’Associazione non ha fini di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Art. 4 – Scopi dell’associazione.
4.1 – L’Associazione ha lo scopo di promuovere in Italia lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche nel campo delle leucemie e delle altre emopatie -il tutto che di seguito verrà indicato semplicemente come “leucemie”- e di favorire il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, con la conseguente progressiva collaborazione con le Associazioni od Istituti operanti in Italia o in altri Paesi e il reciproco adeguamento ottimale delle attività del settore.
4.2 – L’Associazione persegue il suo scopo:
a) coordinando ed indirizzando l’attività delle Sezioni su tutto il territorio nazionale;
b) provvedendo direttamente, o attraverso le Sezioni, ad erogare fondi destinati alla ricerca scientifica nel campo delle leucemie e delle altre emopatie, nonché all’assistenza in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;
c) contribuendo agli impegni necessari per l’esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;
d) promuovendo il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiando un sempre maggior numero di ricercatori ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;
e) potenziando i nuclei di ricerca esistenti e promuovendo l’istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
f) facilitando gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale e internazionale mediante soggiorni di ricercatori nei vari centri italiani e stranieri, patrocinando e organizzando corsi di aggiornamento, convegni e congressi, sollecitando l’intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale ed al ruolo che esse rivestono come fronte d’avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;
g) incentivando e realizzando l’attività del volontariato senza fini di lucro;
h) collaborando con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
i) collaborando a livello nazionale con le Autorità, con i centri universitari e ospedalieri e con le altre Istituzioni competenti nella gestione, nell’organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell’assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, fermo restando la competenza territoriale esclusiva delle sezioni dell’AIL, ove esistenti;
l) attuando ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali.
Art. 5 – Strumenti.
5.1 – L’Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
5.2 – Nei limiti dei propri scopi non di lucro, e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l’Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. L’Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.
Art. 6 – Soci.
6.1 – Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, nonché le Sezioni dell’AIL che, attraverso esplicita domanda, siano ammesse dal Consiglio di Amministrazione.
6.2 – I soci dell’AIL si obbligano a rispettare le norme contenute nel presente Statuto, nonché quelle del Regolamento interno di cui al successivo art. 17.1, lettera l).
6.3 – I soci -in regola con il pagamento delle quote associative- hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
6.4 – I soci, entro il 30 giugno di ogni anno, debbono versare la quota annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
6.5 – Il Consiglio di Amministrazione può nominare soci onorari o benemeriti le persone o istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico, o che abbiano dato un significativo contributo all’Associazione.
6.6 – Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, ovvero versino, anche una tantum, un contributo di rilevante valore. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che collaborino con continuità, volontariamente e gratuitamente nelle attività dell’Associazione, indipendentemente dalla corresponsione di un contributo finanziario.
6.7 – La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per recesso a norma dell’art. 24 C.C.;
b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione, ove il socio -benché sollecitato- ometta di versare la quota di partecipazione annuale, ovvero per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall’Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto o nel Regolamento interno, o per altri motivi che comportino l’incompatibilità con i fini di questo statuto.
6.8 – La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio dell’Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.
6.9 – Le sezioni AIL hanno competenza provinciale e totale autonomia giuridica, patrimoniale ed economico-finanziaria rispetto all’AIL.
6.10 – Le sezioni AIL hanno l’obbligo di inviare il proprio bilancio di esercizio alla Sede Nazionale entro il 31 luglio di ogni anno.
Art. 7 – Patrimonio e bilanci.
7.1 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote versate dai soci;
b) da donazioni, eredità e legati;
c) da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;
d) da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni ed altre iniziative realizzate, direttamente o indirettamente, dall’AIL;
e) da ogni altra entrata.
7.2 – L’Associazione impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
7.3 – L’esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
7.4 – Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige per l’assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente nonché una relazione presuntiva per l’anno in corso.
7.5 – L’Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge ovvero venga effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
PARTE SECONDA: ORDINAMENTO.
Art. 8 – Organi.
8.1 – Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) il Presidente ed i Vice Presidenti nel numero massimo di due;
4) il Collegio dei Revisori;
5) il Collegio dei Probiviri.
CAPO I: ASSEMBLEA DEI SOCI.
Art. 9 – Partecipazione all’Assemblea.
9.1 – Alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione hanno diritto di partecipare e di votare i soci.
9.2 – Il Collegio dei Revisori partecipa alle assemblee senza diritto di voto; il Comitato Scientifico può essere invitato a partecipare alle assemblee, anch’esso senza diritto di voto.
9.3 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, o, in caso vi siano due Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.
9.4 – Il Presidente dell’Assemblea designa il Segretario per la redazione del verbale, e due scrutatori qualora l’Assemblea determinasse di deliberare a schede segrete su un argomento di sua competenza. Su questioni personali la votazione a schede segrete è obbligatoria.
Art. 10 – Competenze dell’Assemblea.
10.1 – È di competenza dell’Assemblea dei soci in sede ordinaria:
a) determinare le quote di ammissione e i contributi minimi per i soci, ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero;
c) nominare i tre membri effettivi, i due supplenti e il Presidente del Collegio dei Revisori;
d) nominare il Presidente Onorario o i Presidenti Onorari dell’Associazione;
e) discutere e deliberare l’approvazione del bilancio e del programma di attività;
f) deliberare l’acquisto di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati;
g) nominare i tre membri del Collegio dei Probiviri.
10.2 – È di competenza dell’Assemblea dei soci in sede straordinaria:
a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea.
11.1 – L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l’approvazione del bilancio e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
11.2 – L’Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:
a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
b) su richiesta motivata di un decimo dei soci, indirizzata al Presidente;
c) su richiesta, scritta e motivata, del Collegio dei Revisori.
11.3 – Le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno dieci giorni da inviarsi ai soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax, o per posta elettronica, indirizzata ai soci al domicilio risultante dal libro soci, che contenga l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione, che può essere anche diverso dalla sede dell’Associazione.
11.4 – L’avviso può contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.
Art. 12 – Costituzione dell’Assemblea.
12.1 – L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
12.2 – L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, a norma dell’art. 21 del codice civile.
12.3 – È ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto, anche in calce all’avviso di convocazione, esclusivamente ad altro socio, che ne dichiara vera la firma, perché apposta in sua presenza. Non sono ammesse più di tre deleghe a persona.
12.4 – Il Presidente ha inoltre la facoltà, tutte le volte che lo riterrà opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea. La redazione del verbale da parte del notaio sarà obbligatoria qualora all’ordine del giorno vi siano modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione.
12.5 – I verbali delle riunioni di assemblea sono redatti in forma sintetica dal Segretario Generale in carica, o, in sua assenza, e solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti dal Presidente dell’Assemblea.
Art. 13 – Deliberazioni dell’Assemblea.
13.1 – Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.
13.2 – Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, regolarmente costituita ai sensi del precedente art. 12, sono prese a maggioranza di voti.
13.3 – Nello stesso modo l’Assemblea ordinaria provvede all’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori; in caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
13.4 – Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, quando vi siano all’ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione, sono prese a norma dell’art. 21 del codice civile; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese a norma del precedente art. 13.2.
13.5 – Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
13.6 – Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel verbale trascritto nell’apposito libro dei verbali assembleari; tale verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario, e dal notaio se presente.
13.7 – Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto, né possono rappresentare altri soci.
CAPO II: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Art. 14 – Composizione del Consiglio.
14.1 – Il Consiglio di Amministrazione è formato da non meno di tre a non più di diciannove membri, che possono essere scelti anche fra persone che non siano soci delle Sezioni. Il Consiglio di Amministrazione può delegare una giunta di tre persone per la gestione degli affari correnti, e in via d’urgenza per quelli straordinari, fermo l’obbligo -per questi ultimi- di sottoporre le decisioni al parere dell’intero Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi.
14.2 – Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i consiglieri prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, e sono rieleggibili.
14.3 – Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così nominati restano in carica fino all’assemblea successiva, che provvede.
14.4 – Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio cessa dall’ufficio; gli amministratori uscenti devono convocare d’urgenza l’Assemblea per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo, rimangono in carica per la sola gestione ordinaria. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, è il Collegio dei Revisori a provvedere al riguardo.
Art. 15 – Convocazione del Consiglio.
15.1 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno due volte l’anno, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l’ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti o il Collegio dei Revisori. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.
15.2 – Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Segretario Generale, con lettera raccomandata da inviare ai membri del Consiglio e ai membri del Collegio dei Revisori con preavviso di almeno dieci giorni. Le convocazioni possono essere effettuate, oltre che per raccomandata, anche con lettera consegnata a mano, con fax o attraverso posta elettronica e devono contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione.
15.3 – Nel caso in cui il convocante ritenga urgente l’adunanza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax e/o posta elettronica, da spedirsi almeno quarantotto ore prima.
Art. 16 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio.
16.1 – Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
16.2 – Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano o si allontanino; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’adunanza.
16.3 – Alle adunanze del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Revisori; possono partecipare, anch’essi senza diritto di voto, il Presidente o i Presidenti Onorari, il Presidente del Comitato Scientifico ed il Segretario.
16.4 – Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell’apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
16.5 – Dopo ogni adunanza del Consiglio, una copia del relativo verbale deve essere trasmessa ai soci entro 30 giorni dall’avvenuta adunanza.
Art. 17 – Competenze del Consiglio di Amministrazione.
17.1 – Al Consiglio di Amministrazione competono le seguenti attribuzioni:
a) deliberare sulle questioni che riguardano l’attività dell’Associazione per l’attuazione dello scopo associativo, seguendo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre il bilancio ed il programma dell’attività da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria e ogni atto necessario ed opportuno per le assemblee straordinarie;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
e) deliberare l’esclusione dei soci;
f) eleggere i componenti del Comitato Scientifico ed il suo Presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti;
g) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l’esecuzione dell’attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l’attuazione;
h) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell’assemblea a norma di statuto o di legge;
i) cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede dell’Associazione, che deve comunque rimanere a Roma;
l) deliberare sulla istituzione e sulle modifiche del Regolamento Interno.
17.2 – Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.
17.3 – Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente ed uno o due Vice Presidenti, nonché il Tesoriere ed il Segretario Generale, scegliendo il Tesoriere, eventualmente, anche al di fuori dei suoi membri, ed il Segretario Generale esclusivamente al di fuori dei suoi membri.
17.4 – Il Consiglio di Amministrazione uscente all’atto della terminazione dell’incarico avrà la facoltà di designare la persona che, posta la sua avvenuta nomina ad amministratore, debba essere automaticamente nominato Presidente del futuro Consiglio di Amministrazione.
CAPO III: IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE.
Art. 18 – Competenze del Presidente.
18.1 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell’Associazione, la rappresenta a tutti gli effetti anche in giudizio. A tale riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale ed esercitare ogni opportuna attività di controllo sull’attività svolta dalle sezioni locali nell’adempimento dei loro compiti istituzionali, con particolare riguardo agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, alla organizzazione amministrativa e contabile ed alla redazione del bilancio.
18.2 – Il Presidente ha il còmpito, con l’ausilio del Segretario Generale, di convocare e presiedere l’Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e di sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione ed all’esecuzione delle deliberazioni delle stesse.
18.3 – In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal Vice Presidente ovvero, se vi sono due Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano.
18.4 – Il Presidente, per gravi e fondati motivi in ordine all’esatta rispondenza dell’attività delle Sezioni, può effettuare, o disporre che un suo delegato effettui, verifiche sull’andamento gestionale, finanziario ed amministrativo per l’esatta rispondenza ai fini associativi da parte delle Sezioni; il Consiglio di Amministrazione dovrà averne tempestiva notizia, anche nel corso delle verifiche.
18.5 – Il Presidente, avvalendosi della collaborazione del o dei Vice Presidenti, costituiti in temporaneo Ufficio di Presidenza, potrà, in via di urgenza e/o cautelare, sospendere o revocare l’uso del logo da parte della Sezione, nel caso di gravi violazioni dello Statuto e del Regolamento, ovvero delle finalità complessive dell’Associazione. Detti provvedimenti saranno sottoposti tempestivamente alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. La parte interessata dovrà essere sentita. in entrambi i casi. La sospensione o la revoca dell’uso del logo in via d’urgenza o cautelare potrà essere adottata anche direttamente dal Consiglio di Amministrazione.
CAPO IV: TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE.
Art. 19 – Competenze del Tesoriere.
19.1 – Il Tesoriere ha il còmpito di gestire la cassa dell’Associazione, e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma.
19.2 – Il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio di Amministrazione, mettere in atto tutte le deliberazioni del Consiglio stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria dell’Associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l’investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.
19.3 – Il Tesoriere dura in carica per il triennio del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato.
CAPO V: COLLEGIO DEI REVISORI.
Art. 20 – Composizione del Collegio dei Revisori.
20.1 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall’assemblea dei soci.
20.2 – I membri del Collegio vengono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili; i Revisori durano in carica per un triennio, ed il loro compenso è commisurato alle vigenti tariffe professionali.
20.3 – I revisori supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono gli effettivi quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del triennio; i sostituti rimangono così in carica fino alla prossima assemblea, che provvede ad integrare il Collegio.
Art. 21 – Competenze del Collegio dei Revisori.
21.1 – Al Collegio dei Revisori compete:
a) controllare la gestione patrimoniale e finanziaria, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l’andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili.
b) presentare all’assemblea dei soci una relazione con gli eventuali rilievi sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c) provvedere, occorrendo, e a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione od a convocare l’assemblea dei soci o il Consiglio di Amministrazione, ed a quant’altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.
CAPO VI: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 21 BIS – Collegio dei Probiviri.
In esecuzione del disposto di cui al paragrafo 5 dell’Art. 8, viene istituito il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri, nominati dall’assemblea, secondo quanto previsto dal paragrafo g) dell’art. 10. L’assemblea provvederà altresì a designare il Presidente del Consiglio.
Per l’esercizio delle loro funzioni i probiviri non avranno diritto ad alcun compenso ma soltanto al rimborso delle eventuali spese sostenute.
Al Collegio dei probiviri è affidato il compito di adoperarsi per la composizione e la risoluzione di qualsiasi controversia sorta tra gli organi dell’Associazione e nell’ambito di rapporti tra l’Associazione ed i Soci, nonché all’interno della struttura di ciascun socio. L’esistenza ed il funzionamento del Collegio dei probiviri comportano il divieto per tutte le parti coinvolte in controversie in atto o potenziali di adire l’attività giudiziaria.
La determinazione assunta dal Collegio dei probiviri per la soluzione della controversia sottopostagli, varrà tra le parti quale contenuto di una sistemazione transattiva tra di loro raggiunta e le obbligherà a realizzarne l’oggetto.
Il Collegio dei probiviri nell’esercizio delle sue attribuzioni, quali innanzi stabilite, dovrà operare nel rispetto delle regole del contraddittorio e dei principi della imparzialità, della parità di trattamento e della buona fede.
Il Collegio dei probiviri procederà non appena costituito a stabilire le regole alle quali dovrà attenersi nell’esercizio delle sue funzioni.
Nello svolgimento delle sue funzioni il Collegio dei probiviri si avvarrà anche della assistenza e della collaborazione del Segretario generale di cui all’art. 24, impartendo allo stesso le opportune istruzioni.
CAPO VII: COMITATO SCIENTIFICO.
Art. 22 – Composizione del Comitato Scientifico.
22.1 – Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico composto da non meno di tre a non più di cinque membri, scegliendo questi ultimi anche tra persone non socie delle Sezioni e designandone il Presidente; il Comitato Scientifico dura in carica per un triennio rinnovabile.
Art. 23 – Competenze del Comitato Scientifico.
23.1 – Il Comitato Scientifico avrà il còmpito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell’Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca. A tale scopo, il Comitato collaborerà con il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, o un altro membro da questi designato, potrà essere invitato alle sedute del Consiglio stesso quando vengano trattati argomenti di sua pertinenza.
23.2 – Il Comitato viene convocato dal suo Presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività, e con libertà di forme; per la validità delle decisioni del Comitato sarà necessario il voto della maggioranza. Il Comitato curerà la redazione di un succinto verbale delle suddette adunanze.
23.3 – Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eventuali sostituzioni dei membri del Comitato.
CAPO VIII: IL SEGRETARIO GENERALE.
Art. 24 – Competenze del Segretario Generale.
24.1 – Il Segretario Generale cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale, anche in via disciplinare, controfirma le assunzioni e i licenziamenti, e svolge ogni altro còmpito a lui demandato dal Presidente, tra cui l’assistenza per la regolare convocazione dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
24.2 – Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni dell’Assemblea, avendo in particolare la cura dei relativi libri verbali.
24.3 – Il Segretario Generale dura in carica un anno e può essere nuovamente nominato.
PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 25 – Scioglimento.
25.1 – L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita a norma degli artt. 11 e 12. Il verbale dovrà essere redatto da un notaio.
25.2 – L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione:
a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11-21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
b) delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che curino, senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle leucemie e di altre emopatie maligne, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 23/12/96 n. 662.
Art. 26 – Rinvio.
26.1 – Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e di enti non commerciali.